Tra le prime applicazioni dei principi pronunciati dalle citate Sezioni Unite del 6/4/2023 n. 9479 vi è l’ordinanza del Tribunale di Milano del 19 maggio 2023.
In un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c., il ricorrente (garante e consumatore) ha sostenuto la fondatezza dell’opposizione pur a fronte del passaggio in giudicato del titolo posto alla base della procedura esecutiva (decreto ingiuntivo non opposto).
Il tribunale di Milano a scioglimento di una riserva assunta ancora nel 2021, ha dato in questi giorni prima applicazione delle nuove indicazioni delle Sezioni Unite. Il tribunale ha dapprima verificato che il decreto ingiuntivo posto alla base del pignoramento non conteneva alcuna motivazione in ordine alla qualifica, come consumatori o meno, dei fideiussori ingiunti e che il decreto non conteneva, neanche, alcuna motivazione in ordine alla presenza o meno di clausole in ipotesi abusive; una volta fatte queste verifiche il Tribunale ha ritenuto di individuare nell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 650 c.p.c., il rimedio esperibile dal consumatore/opponente.
A questo punto l’opponente dovrà introdurre un procedimento di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. con la conseguenza – sempre in linea con i principati dettati dalle Sezioni Unite del 6/4/2023 n. 9479 – che fino alla decisione dell’istanza ex art 649 c.p.c il procedimento esecutivo rimarrà sospeso.
Il Tribunale di Milano ha altresì colto l’occasione per chiarire come al Giudice dell’esecuzione non competa alcuna valutazione della possibile fondatezza dei motivi di opposizione che involgano la questione del carattere abusivo delle clausole contrattuali su cui si fondi il credito portato dal decreto ingiuntivo non opposto, bensì il solo rilievo del “possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale”, ovvero anche della insussistenza dell’abusività e il conseguente avviso al debitore in ordine alla possibilità di proporre opposizione; tenuto conto che nel caso di specie l’opponente aveva introdotto opposizione ex art. 615 comma 2, c.p.c..
Una pronuncia di tal tipo apre dunque la strada alla possibilità di opporsi a pignoramenti in essere – anche nelle battute finali della procedura esecutiva e dunque oltre le barriere processuali normalmente esistenti – se il titolo sulla cui base il credito re ha agito si fonda su clausole abusive ed il debitore è un consumatore.